Per quanto riguarda quelli per la salute e per l'ambiente, l'Unione Europea si è dotata di un certo numero di direttive, recepite anche dal nostro Paese, che regolamentano specificatamente il controllo degli organismi ingegnerizzati sia quando vengono mantenuti al chiuso ("in ambienti confinati") sia quando vengono immessi nell'ambiente. Tutte queste direttive si basano su una dichiarazione documentata di partenza del produttore dell'organismo transgenico, della sua potenziale pericolosità, dei metodi che si intendono usare per evitarne la diffusione non voluta. Un'apposita commissione nazionale dà quindi il parere sulla produzione ed eventuale distribuzione dell'organismo; esistono poi ispettori preposti al controllo delle affermazioni e del comportamento del produttore.
In Italia purtroppo questo sistema, che pure esiste, soffre, come spesso avviene nel nostro Paese, di ristrettezze finanziarie e quindi di scarsezza di ispettori, di scarso coordinamento, di alcune ambiguità nell'attribuzione delle competenze. Molto più difficile è invece il controllo dei pericoli sociali, perché dovuti alla struttura economica globale e locale del nostro Paese che è al momento inerme di fronte ai colossi che operano in campo mondiale. Questo determina un'impossibilità di compiere scelte alternative nel tipo di prodotti biotecnologici da utilizzare e di correre il rischio, a questo punto abbastanza immediato, di essere invasi da prodotti potenzialmente dannosi contro cui il nostro debole sistema di protezione potrebbe rivelarsi incapace di reagire con efficienza.
Le due direttive comunitarie sono la 90/219/CE e la 90/220/CE (del 1990) che regolano rispettivamente,
| la 90/219/CE | l'impiego confinato di microrganismi modificati geneticamente |
| la 90/220/CE | il rilascio deliberato di Ogm |
Queste direttive non tengono però conto del principio di precauzione, entrato a far parte della legislazione europea solo col Trattato di Maastricht (1994). In Italia, sono state recepite con i decreti legislativi numero 91 e 92 del 3 marzo 1993: il primo decreto classifica i mícrorganismi (da usare in laboratori di ricerca o in impianti industriali, in base al rischio e al loro impiego (A, su piccola scala e B, su larga scala) e indica le prescrizioni e le notizie necessarie per il loro utilizzo; il secondo riguarda tutti gli organismi deliberatamente usati al dí fuori di un ambiente confinato per rilasci sperimentali e ricerche sul campo e per l'ímmíssione nel mercato dei prodotti contenenti o costituiti da Ogm. È previsto l'obbligo della notifica e la valutazione preventiva del rischio.
La Direttiva 219/90 è già stata modificata e aggiornata, mentre la 220/90 è ancora in fase di revisione.
Il voto avvenuto in aprile del 2000 al Parlamento europeo non ha risolto le ambiguità; in particolare si è deciso di permettere ancora per alcuni anni la commercializzazione di prodotti transgenici contenenti geni marcatori di resistenza agli antibiotici, in chiaro contrasto con il principio di precauzione. Inoltre non è stato accettato il principio della responsabilità dei produttori di Ogm per gli eventuali danni che da questi potrebbero essere provocati: è veramente incredibile che si conceda alle multinazionali la possibilità di brevettare Ogm, ma che non si affermi la loro responsabilità in caso di danni per l'ambiente o la salute che piante transgeniche da loro brevettate e messe in commercio, o prodotti da queste derivati, possono provocare. Attualmente, alla luce della Direttiva 220 del 1990, in Italia non sono state autorizzate coltivazioni di piante transgeniche destinate alla commercializzazione, ma solo per la sperimentazione, che negli anni passati ha visto l'Italia seconda solo alla Francia quanto a immissioni sperimentali di Ogm in campo aperto.
Sulla tavola degli italiani, i cibi transgenici sono ben presenti a causa delle importazioni, soprattutto dagli Usa, di soia e mais transgenici, autorizzati rispettivamente nel 1996 e 1997.
Il cittadino che non voglia acquistare cibi transgenici per evitare i pericoli sia per l'ambiente che per la propria salute, non lo può fare perché attualmente non c'è alcuna etichetta che lo indichi.
In realtà l'ipotesi di un'etichettatura era prevista già nella Direttiva 220/90, ma mancava il regolamento attuativo.
Un primo regolamento è stato emanato nel 1997 (il cosiddetto regolamento «Novel food», sui cibi innovativi), ma riguardava solo i nuovi alimenti entrati in commercio dopo tale data, escludendo quindi soia e mais, già presenti sul mercato.
Un successivo regolamento europeo obbligherebbe l'etichettatura di questi prodotti già dal settembre 1998, ma nasconde un inghippo: quando il prodotto derivato da un Ogm è «sostanzialmente equivalente» a quello naturale, cioè non contiene né l'informazione genetica, né la proteina modificata, viene considerato identico a quello naturale. Questo vuol dire, per esempio, che la lecitina di soia, l'olio di semi di soia, l'amido di mais, per citare alcuni prodotti, anche se provengono da soia o mais modificati non hanno bisogno di etichettatura. Anche nel caso della presenza di derivati che contengono l'informazione genetica modificata è difficile fare i controlli e quindi le industrie produttrici hanno vita facile nell'evitare la dovuta etichettatura. L'industria alimentare che acquista la soia o il mais per utilizzarla nella produzione di prodotti alimentari non ha interesse a sapere se è stata geneticamente modificata, visto che in questo modo può declinare ogni responsabilità, tanto più che soia e mais manipolati importati dagli Usa arrivano mescolati con quelli non modificati. È dunque evidente che per poter avere un'etichetta che segnali la presenza di organismi geneticamente modificati o di loro derivati dovrebbe essere previsto un controllo «di filiera», si dovrebbe poter certificare il processo, «dai campi alla tavola», grazie al quale è stato ottenuto il prodotto, separando all'origine i prodotti naturali dai prodotti transgenici. Si tratta dunque di passare a un'etichettatura di processo, analoga a quella che esiste per i prodotti biologici, gli unici, tra l'altro, in base a un recente regolamento europeo, a non utilizzare in nessuna fase della filiera produttiva Ogm o loro derivati. In questa direzione va anche il Libro bianco di Prodi (presidente della Commissione dell'Ue) sulla sicurezza alimentare, che trae origine dallo scandalo di «mucca pazza» e di «pollo alla diossina», due episodi causati dall'uso, senza rispetto del Principio di Precauzione, di mangimi contenenti farine di origine animale, in grado di diffondere la sostanza responsabile del morbo di «mucca pazza», o di grassi e oli di incerta origine (probabilmente rifiuti tossici di attività produttive, contaminati da diossina).
Recentemente l'Ue ha adottato un nuovo Regolamento (49/2000), che rende obbligatoria l'etichettatura (cioè la dizione «contiene Ogm») per tutti i prodotti i cui componenti superano dell' 1 % la presenza di derivati transgenici. È però evidente che anche questa norma ha dei limiti: si considerano ormai inevitabili quelle contaminazioni fino all'1% che potrebbero comunque comportare rischi per l'ambiente e per la salute. Inoltre la norma vale solo per il prodotto finale venduto al dettaglio: non hanno obbligo di etichettatura né le sementi né il prodotto venduto all'ingrosso, in quanto non si è ottenuto dagli Usa la separazione di soia e mais transgenici da quelli naturali. Ciò rischia ancora una volta di impedire una adeguata informazione su ciò che mangiamo, perché non vi saranno un vero controllo e una certificazione lungo tutta la filiera produttiva.
Il regolamento «Novel food» introduce, come abbiamo visto, il principio della sostanziale equivalenza, un principio privo di basi scientifiche, che non solo ha bloccato la possibilità di etichettare i prodotti importati, ma ha anche previsto un sistema semplificato di commercializzazione (con minori garanzie di trasparenza e di verifiche degli effetti degli Ogm) per i prodotti ritenuti sostanzialmente equivalenti.=> In tal modo, attraverso il controllo compiacente dell'ente di verifica inglese, sono entrati, in Inghilterra prima e in tutta Europa poi, 7 nuovi prodotti di cui quattro varietà di mais, che non potevano comunque essere considerate sostanzialmente equivalenti, perché inevitabilmente contenenti Dna e proteine modificati. Grazie alla denuncia del movimento ambientalista, il governo italiano, dopo aver verificato all'Istituto superiore di sanità la non rispondenza dei prodotti al regolamento comunitario, ha vietato le 4 varietà di mais, ottenendo in sede Ue una prima importante vittoria.
Risultato finale delle norme europee: ancora oggi non ci sono prodotti transgenici etichettati.